CAPITOLO I - Nome, sede, durata
Art.1. L'associazione è nota come "ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INTOLERANTS AU GLUTEN ASBL" (ALIG asbl).
La sua sede principale è stabilita nel territorio della Città di Lussemburgo, ma può essere trasferita in qualsiasi altra località del Granducato del Lussemburgo con decisione dell'assemblea generale straordinaria in conformità con il presente statuto e la legge modificata del 21 aprile 1928 su associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
La sua durata è illimitata.
CAPITOLO II - Oggetto e mezzi di azione
Articolo 2. L'associazione riunisce persone, genitori o rappresentanti legali di persone affette da celiachia o intolleranza al glutine o dermatite erpetiforme o loro rappresentanti legali nonché qualsiasi personalità che dimostri un regolare impegno nella lotta contro la malattia in questione.
Persegue i suoi obiettivi da solo o in collaborazione con le autorità pubbliche, con i medici, nonché con tutte le organizzazioni o persone interessate.
Escludendo qualsiasi attività politica o religiosa, l'associazione mira a:
a. raccogliere, scrivere e diffondere tutte le informazioni e le esperienze relative alla celiachia e alla dermatite erpetiforme, in particolare quelle che promuovono la pratica di una dieta priva di glutine;
b. fornire informazioni sui moderni metodi di screening e trattamento e promuovere l'organizzazione della loro applicazione;
vs. promuovere la ricerca scientifica su queste malattie;
d. facilitare i contatti nazionali e internazionali tra i celiaci, le loro famiglie, le associazioni affini e tutti gli interessati, per promuovere un aiuto reciproco volto al miglioramento delle loro condizioni di vita;
e. promuovere l'istruzione, la formazione professionale e l'occupazione di questi pazienti;
f. attuare, senza fini di lucro, tutto ciò che può contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi;
g. essere in contatto con le autorità lussemburghesi per difendere e migliorare lo stato delle persone affette da celiachia, intolleranza al glutine o dermatite erpetiforme.
CAPITOLO III - Membri
L'associazione è composta da un numero illimitato di membri attivi. Non può essere inferiore a cinque.
L'associazione comprende:
a. soci attivi: sono considerati come soci attivi solo i pazienti, i genitori oi rappresentanti legali dei pazienti o degli addetti alle professioni sanitarie che hanno pagato l'importo dell'abbonamento annuale.
Solo i membri attivi possono prendere parte alle votazioni dell'assemblea generale.
b. soci onorari: sono coloro che hanno prestato servizi, in particolare medici e paramedici, riferiti all'associazione; sono esenti da contributi.
Il consiglio di amministrazione può conferire il titolo di presidente onorario a presidenti uscenti e membri onorari a qualsiasi persona che abbia apportato un contributo morale o materiale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. I membri onorari non possono, in quanto tali, far valere alcun diritto nell'amministrazione o nei beni dell'associazione.
Art. 4. L'adesione attiva è conferita dal consiglio di amministrazione su richiesta scritta o verbale. Per il solo fatto della richiesta di adesione, ciascun membro si impegna a rispettare questi statuti.
Se la richiesta viene respinta, il richiedente può presentare ricorso all'assemblea generale che decide come ultima risorsa.
Art. 5. L'iscrizione è persa:
a. per dimissioni scritte;
b. dalla morte del titolare;
vs. in caso di mancato pagamento dell'abbonamento annuale;
d. in caso di grave violazione degli statuti, delle leggi sull'onore o sul decoro.
L'esclusione può essere provvisoriamente pronunciata dal consiglio di amministrazione, previa successiva approvazione dell'assemblea generale.
CAPO IV - Contributi, esercizio finanziario, risorse
Art. 6. L'importo del contributo è stabilito ogni anno dall'assemblea dei soci senza superare l'importo di euro 100,00 (cento euro).
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Le risorse dell'associazione includono:
a. l'importo dei contributi;
b. sussidi statali e municipali;
vs. donazioni e lasciti, che può accettare alle condizioni dell'articolo 16 della legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro;
d. tutte le risorse derivate dal raggiungimento del suo oggetto nell'ambito della legge.
CAPITOLO V - Amministrazione
Art. 7. L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno cinque membri. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea generale dalla maggioranza degli elettori. Il loro mandato dura due anni ed è rinnovabile.
Il consiglio è composto da membri attivi.
I membri in pensione possono essere riconfermati. I membri del consiglio di amministrazione sceglieranno tra di loro, a maggioranza dei voti, un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito per prendere una decisione se è presente la metà dei membri.
Il consiglio di amministrazione è competente per tutti gli atti relativi al raggiungimento dello scopo dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge riserva all'assemblea generale. Può incaricare il segretario di evacuare gli affari correnti.
Per vincolare l'associazione, gli atti del consiglio di amministrazione devono recare la firma del presidente o in assenza del vicepresidente e del segretario.
Per tutte le operazioni bancarie superiori all'importo di 5000,00 euro (cinquemila euro) è richiesta la firma del presidente o vicepresidente e del segretario o tesoriere. Per operazioni bancarie inferiori a 5000,00 euro (cinquemila euro) è sufficiente la firma del tesoriere.
Art. 8. Il consiglio di amministrazione può essere assistito da un consiglio tecnico e / o gruppi di lavoro. I membri sono nominati dal consiglio di amministrazione.
CAPITOLO VI - Assemblea generale
Art. 9. Le attribuzioni dell'assemblea generale, nonché i diritti dei soci, sono definiti in particolare dagli articoli 4 e 12 della legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro. Tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea generale saranno iscritte in un apposito registro, firmato dal presidente o vicepresidente e dal segretario, e conservato presso la sede dell'associazione dove tutti i soci ed eventuali terzi potranno prenderle.
Le deliberazioni possono essere prese dall'assemblea generale al di fuori dell'ordine del giorno su proposta di almeno un terzo dei membri presenti.
L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno durante il primo semestre. Viene inoltre convocato ogniqualvolta il consiglio direttivo o almeno un decimo dei membri dell'associazione lo ritenga necessario. In tutti i casi, il consiglio di amministrazione è responsabile della convocazione dell'assemblea generale.
Le convocazioni vengono effettuate tramite semplice lettera o posta elettronica con l'ordine del giorno almeno dieci giorni chiari prima della data dell'assemblea generale.
Tutti i membri attivi hanno lo stesso diritto di voto nell'assemblea generale e le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, tranne nei casi in cui sia deciso diversamente dallo statuto o dalla legge.
I membri sono liberi di essere rappresentati all'assemblea generale da un altro membro attivo.
Art. 10. Il consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assemblea generale una relazione sulla gestione nonché i conti relativi all'esercizio finanziario passato e un progetto di bilancio per l'esercizio successivo per l'approvazione. I conti sono controllati da due revisori dei conti nominati dall'assemblea generale per la durata di un anno.
CAPITOLO VII - Modifiche statutarie, scioglimento
Art. 11. Le regole da seguire per la modifica dello statuto sono quelle previste dalla legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono disciplinati anche dalla legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro.
In caso di scioglimento dell'associazione, le sue attività nette saranno assegnate a un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta per pubblica utilità o una fondazione che persegue un oggetto simile a quello definito nell'articolo 2 dello statuto e che sarà designato dal assemblea generale.
CAPO VIII - Disposizioni generali
Art. 12. I regolamenti interni possono essere stabiliti dal consiglio di amministrazione, che poi li ha approvati dall'assemblea generale.
Questo possibile regolamento ha lo scopo di fissare i vari punti non previsti dallo statuto, in particolare quelli relativi all'amministrazione interna dell'associazione.
Art. 13. Le disposizioni della legge modificata del 21 aprile 1928 sulle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro si applicano a tutti i casi non previsti dal presente statuto.